Art. 3

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Per assumere il titolo e per esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore è necessaria la iscrizione nell'albo, formato secondo le disposizioni della presente legge. Chi esercita ambedue le professioni deve essere iscritto nell'albo dell'una e dell'altra.
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