Art. 6

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Al principio di ogni anno i Consigli dell'Ordine procedono alla revisione dell'albo e alla rinnovazione del medesimo, con le variazioni e le aggiunte che fossero necessarie. La presidenza del Consiglio dell'Ordine comunicherà al presidente della Corte e dei tribunali rispettivi l'albo così rinnovato. Il presidente della Corte o del tribunale lo farà notificare al Ministero Pubblico, il quale potrà richiedere la Corte o il tribunale di ordinare la cancellazione delle iscrizioni che fossero contrarie alla legge, sentiti gli interessati, e salvo il richiamo ai termini dell'.
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LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 6 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo