Art. 11

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Se il Consiglio ricusa l'iscrizione, lo aspirante può richiamarsi alla Corte d'appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero. Lo stesso diritto compete al Pubblico Ministero nel caso che la domanda sia stata ammessa, purchè lo eserciti nel termine di giorni dieci dalla notificazione. La decisione della Corte può essere impugnata con ricorso alla Cassazione nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla legge, e, quanto al Pubblico Ministero, nel termine stabilito nel precedente capoverso di quest'articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 11 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo