Art. 9
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
Hanno diritto di farei iscrivere nell'albo degli avvocati esercenti:
1° I magistrati dell'Ordine giudiziario che cessano dalle loro cariche, dopo due anni di esercizio.
Non sono però compresi in questa disposizione i conciliatori nè i vicepretori;
2° I professori di diritto e dottori aggregati di collegio in una delle Università del Regno, dopo cinque anni di esercizio;
3° I procuratori laureati in giurisprudenza, dopo sei anni d'esercizio, purchè non abbiano subita sospensione o cancellazione dall'albo.
L'applicazione del presente articolo è sempre subordinata all'adempimento del requisito prescritto nel numero 1 dell'articolo precedente.
Storico versioni
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