Art. 4
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
Presso ogni Corte d'appello ed ogni tribunale civile e correzionale havvi un collegio di avvocati, composto di tutti quelli che sono iscritti nell'albo contemplato nell'articolo seguente.
Dove il numero degli avvocati esercenti non arriva a quindici, essi seno iscritti nell'albo esistente presso altro vicino collegio che sarà determinato dalla Corte d'appello.
Non vi è che un solo collegio ed un solo albo per gli avvocati esercenti presso la Corte d'appello e il tribunale civile e correzionale avente sede nella medesima città.
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