Art. 13
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
La professione di avvocato è incompatibile con quella di notaro, di agente di cambio e di sensale e con qualunque uffizio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Università, nei licei ed in altri istituti pubblici del Regno, o di segretario delle Camere di commercio, o di segretario comunale nei comuni la di cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.
Sotto la denominazione di professori di diritto si intendono anche quelli di discipline morali, storiche o filologiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938#art-13