Art. 46
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
I procuratori possono anche, sempre sotto la loro responsabilità, farai rappresentare da un altro procuratore esercente, alle udienze pubbliche ed a quelle dei presidenti e giudici delegati.
L'incarico è dato ogni volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.
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