Art. 44
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
Il procuratore può nominarsi, sotto la propria responsabilità, uno o due sostituti, purchè li scelga tra i procuratori iscritti nell'albo.
La Corte ed il tribunale possono, per circostanze speciali, sentito il Consiglio, permettere anche la nomina di un terzo sostituto.
Di queste nomine il procuratore deve fare dichiarazione con atto ricevuto dal cancelliere della Corte e del tribunale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938#art-44