Art. 43
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
Sono applicabili ai procuratori le disposizioni degli .
L'ufficio di procuratore è incompatibile col notariato e con qualunque altra professione, salvo la disposizione dell', non che con qualunque ufficio o impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Università, nei licei, e altri istituti pubblici, di segretario di Camera di commercio e di segretario comunale nei comuni la cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938#art-43