Art. 52
LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938
In vigore dal 30 giu 1874
Il Ministero Pubblico presso le Corti e i tribunali promuove, occorrendo, l'esercizio della giurisdizione disciplinare dei Consigli di disciplina dei procuratori, ed ha facoltà di deferire alle Corti ed ai tribunali in via d'appello la revisione delle relative deliberazioni.
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