Art. 57

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Gli avvocati, i procuratori e sostituti procuratori che a termini delle leggi vigenti hanno acquistato il diritto di essere ammessi all'esercizio della loro professione e che non hanno assunto tale esercizio, o lo hanno abbandonato volontariamente, ovvero per cagione di impiego o d'altra professione incompatibile, conservano il loro diritto e potranno farsi inscrivere nell'albo presentando i documenti giustificativi e rinunziando all'impiego o alla professione incompatibile.
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LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 57 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo