Art. 53

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
La giurisdizione disciplinare, nel caso che l'incolpato sia uno dei membri del Consiglio di disciplina, si regola secondo le disposizioni contenute nell', salvo alle Corti d'appello ed ai tribunali la facoltà di fare quelle disposizioni che sieno richieste dall'interesse delle parti rappresentate dal procuratore contro il quale occorre di esercitare l'azione disciplinare a norma di questo articolo e del precedente.
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LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 53 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo