Art. 55

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
I procuratori che esercitano la loro professione da sei anni, sono ammessi alla difesa anche davanti la Corte d'assise nei luoghi in cui non siede la Corte d'appello. I procuratori che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno, sono ammessi alla difesa davanti a tutte le Corti d'assise.
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LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938 (Art. 55 Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.) — Testo vigente | Portale Normativo