Art. 66 · LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

Art. 66

LEGGE 8 giugno 1874, n. 1938

In vigore dal 30 giu 1874
Decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le Corti ed i tribunali, sull'istanza degli interessati e sentito il Pubblico Ministero, dichiareranno svincolate le cauzioni date dai procuratori, a termini delle leggi precedenti, qualora non sia stata fatta opposizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938#art-66