Art. 8

Funzionamento degli STED

In vigore dal 14 mar 2019
1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere agli STED si applica in quanto compatibile la disciplina vigente in materia di accesso agli sportelli delle Capitanerie di porto, degli Uffici circondariali marittimi e degli UMC, nonché le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1991, n. 264. 2. Lo STED, effettuata la verifica di cui all', comma 3, prende in carico le richieste di cui all', comma 2, secondo le direttive dell'UCON. Il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento, il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie è subordinato alla presentazione della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all', comma 5, conforme al modello approvato con provvedimento del Ministero, rilasciata dalle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all', comma 2, lettera b). Le istanze non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e dei diritti dovuti o dal contestuale versamento degli stessi, nonché dalla DCI, non sono prese in considerazione. 3. Ricevuta l'istanza, lo STED provvede, secondo le modalità stabilite dal Ministero, a trasmettere in via telematica le informazioni necessarie al CED unitamente alla documentazione presentata dal richiedente, al documento di identità del richiedente, alla DCI e alle attestazioni di versamento delle imposte e dei diritti dovuti. 4. Acquisite le informazioni e le documentazioni di cui al comma 3, il CED attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che individua l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'ATCN, il CED procede all'aggiornamento dell'archivio, autorizza lo STED alla stampa del documento di navigazione richiesto e assegna l'eventuale numero di iscrizione, generato automaticamente dal sistema informativo, dopo la validazione dell'istanza da parte dell'UCON. 5. In caso di irregolarità accertate successivamente alla emissione dei documenti di navigazione, effettuata anche dagli STED, l'UCON dispone la cancellazione motivata dei documenti stessi dall'ATCN, anche su segnalazione degli organi di polizia che provvedono al loro ritiro. L'UCON segnala le irregolarità accertate all'autorità competente, al fine della eventuale applicazione delle sanzioni previste dall' della legge 8 agosto 1991, n. 264, anche nei confronti degli studi di consulenza, nonché, con riguardo ai raccomandatari, in base all' della legge 4 aprile 1977, n. 135. 6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono disciplinate, ai sensi dell', comma 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le modalità e la tempistica per lo scarto degli atti di archivio della documentazione di cui al comma 2, trasmessa all'UCON in formato elettronico ai sensi del comma 3.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-12-14;152#art-8

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