Art. 6
Abilitazione dei raccomandatari e degli studi di consulenza
In vigore dal 14 mar 2019
Abilitazione dei raccomandatari
e degli studi di consulenza
1. I raccomandatari e gli studi di consulenza che intendono attivare uno STED presso la propria sede presentano richiesta di abilitazione all'UCON per il tramite degli UMC competenti per territorio.
2. L'UMC competente per territorio comunica all'UCON, in via telematica, il nulla osta al collegamento con il CED, previa verifica dei requisiti previsti dall', comma 1. L'UCON, verificata la condizione di cui all', comma 4, autorizza il collegamento con il CED, di cui informa l'UMC.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-12-14;152#art-6