Art. 10

Sospensione e decadenza dell'operatività degli STED

In vigore dal 14 mar 2019
1. Nel caso previsto dall', comma 5, accertato il rilascio di certificazioni non veritiere da parte degli STED, l'UCON dispone la sospensione dell'operatività degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati per un periodo di trenta giorni; in caso di irregolarità contestate successivamente alla prima, dispone la sospensione per un periodo di novanta giorni. L'UCON dispone la cessazione dell'operatività degli STED, nel caso di una terza violazione nell'arco temporale di un anno. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di irregolarità accertate, a norma dell', in sede di vigilanza sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati. 3. Nel caso di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto disposta dall'autorità competente ai sensi dell', comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, è sospesa l'operatività degli STED. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell', comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, termina l'operatività degli STED. Analogamente è sospesa o terminata l'operatività degli STED presso i raccomandatari marittimi in caso, rispettivamente, di sospensione o di radiazione dall'esercizio dell'attività disposta ai sensi dell' della legge 4 aprile 1977, n. 135. 4. I raccomandatari e gli studi di consulenza interessati possono richiedere l'abilitazione decorso un periodo non inferiore a due anni dalla data di avvenuta notifica della cessazione dell'operatività disposta dall'UCON a norma del presente articolo.
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