Art. 5
Sportello telematico del diportista {STED}
In vigore dal 14 mar 2019
Sportello telematico del diportista «STED»
1. Lo STED è attivato, mediante collegamento telematico con il CED, presso:
a) le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi;
b) gli UMC;
c) i raccomandatari abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici, secondo quanto previsto dall', comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) gli studi di consulenza, in possesso di autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici, secondo quanto previsto dall', comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED, previa validazione dell'UCON, provvedono:
a) alle attività istruttorie finalizzate all'iscrizione, anche provvisoria, e alla cancellazione nella «Sezione dati SISTE» dell'ATCN;
b) alle attività istruttorie finalizzate all'annotazione dell'utilizzazione a fini commerciali di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
c) al rilascio degli atti relativi alla proprietà e degli altri atti e domande per i quali occorre l'iscrizione e la trascrizione;
d) all'annotazione della perdita e del rientro in possesso di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
e) alle attività istruttorie finalizzate all'utilizzazione a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto;
f) alle attività istruttorie relative al rilascio del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione;
g) al rilascio della licenza di navigazione, all'aggiornamento della stessa mediante emissione di appositi tagliandi, nonché al rilascio del duplicato della licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale;
h) al rilascio della licenza di navigazione provvisoria di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
i) alle attività istruttorie relative alla dichiarazione di armatore;
l) alle attività istruttorie tese al rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria;
m) al rilascio del certificato di sicurezza e del certificato di idoneità al noleggio di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
3. Le attività previste al comma 2 sono espletate previa verifica, in via telematica, della sussistenza di eventuali iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, inclusi i fermi amministrativi a qualsiasi titolo disposti, gravanti sull'unità da diporto.
4. I raccomandatari e gli studi di consulenza, presso i quali è attivato lo STED, espongono, all'esterno dei locali dove hanno sede, l'apposito contrassegno, il cui modello è riprodotto nell'allegato A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-12-14;152#art-5