Art. 5

Sportello telematico del diportista {STED}

In vigore dal 14 mar 2019
Sportello telematico del diportista «STED» 1. Lo STED è attivato, mediante collegamento telematico con il CED, presso: a) le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi; b) gli UMC; c) i raccomandatari abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici, secondo quanto previsto dall', comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) gli studi di consulenza, in possesso di autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici, secondo quanto previsto dall', comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED, previa validazione dell'UCON, provvedono: a) alle attività istruttorie finalizzate all'iscrizione, anche provvisoria, e alla cancellazione nella «Sezione dati SISTE» dell'ATCN; b) alle attività istruttorie finalizzate all'annotazione dell'utilizzazione a fini commerciali di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146; c) al rilascio degli atti relativi alla proprietà e degli altri atti e domande per i quali occorre l'iscrizione e la trascrizione; d) all'annotazione della perdita e del rientro in possesso di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; e) alle attività istruttorie finalizzate all'utilizzazione a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto; f) alle attività istruttorie relative al rilascio del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione; g) al rilascio della licenza di navigazione, all'aggiornamento della stessa mediante emissione di appositi tagliandi, nonché al rilascio del duplicato della licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale; h) al rilascio della licenza di navigazione provvisoria di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; i) alle attività istruttorie relative alla dichiarazione di armatore; l) alle attività istruttorie tese al rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria; m) al rilascio del certificato di sicurezza e del certificato di idoneità al noleggio di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 3. Le attività previste al comma 2 sono espletate previa verifica, in via telematica, della sussistenza di eventuali iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, inclusi i fermi amministrativi a qualsiasi titolo disposti, gravanti sull'unità da diporto. 4. I raccomandatari e gli studi di consulenza, presso i quali è attivato lo STED, espongono, all'esterno dei locali dove hanno sede, l'apposito contrassegno, il cui modello è riprodotto nell'allegato A.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-12-14;152#art-5

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Sportello telematico del diportista {STED} (Art. 5 Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo