Art. 3

Archivio telematico centrale delle unità da diporto {ATCN}

In vigore dal 14 mar 2019
Archivio telematico centrale delle unità da diporto «ATCN» 1. Per ogni unità da diporto sono trascritti o annotati nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN): a) la data, il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico, il nome dell'unità se richiesto nonché la stazza per le navi da diporto; b) i dati relativi alla cancellazione; c) i dati del proprietario; d) i dati dell'armatore o gli atti relativi alle vicende costitutive, modificative ed estintive della società di armamento; e) i dati anagrafici dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto; f) i dati relativi al costruttore dello scafo o all'eventuale mandatario autorizzato; g) i dati relativi al costruttore del motore o all'eventuale mandatario autorizzato; h) le caratteristiche tecniche dello scafo; i) le caratteristiche tecniche dei motori; l) la dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; m) la dichiarazione di potenza del motore di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; n) le caratteristiche della propulsione velica; o) i dati relativi agli apparati ricetrasmittenti di bordo e la relativa licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria; p) la perdita e il rientro in possesso dell'unità; q) i dati relativi alla licenza di navigazione, anche provvisoria; r) i dati relativi al certificato di sicurezza di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; s) i dati relativi al certificato di idoneità al noleggio di cui all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; t) l'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; u) i dati relativi ai documenti di navigazione di cui all'articolo 15-ter, commi 3 e 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; v) l'indicazione dell'eventuale destinazione a fini commerciali, con specificazione del tipo di utilizzazione ai sensi dell' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; z) le informazioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione di cui all', comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172 e all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, effettuati sulle unità da diporto dalle autorità di polizia; aa) tutti gli atti soggetti a pubblicità ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 2. L'ATCN è completamente informatizzato e si articola in due sezioni: a) «Sezione dati RID e RND», popolata dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli UMC attraverso il trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e nei pertinenti fascicoli, dagli stessi tenuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) «Sezione dati SISTE», popolata e aggiornata con i dati raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione delle unità da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione relativi alle unità da diporto già immatricolate, con le informazioni trasmesse dal Corpo delle Capitanerie di porto e dalle Forze di polizia ai sensi del comma 4 e con i dati tecnici trasmessi dalle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individuate con decreto del Ministero da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. L'accesso ai dati contenuti nell'ATCN è consentito: a) alle autorità pubbliche individuate dagli , comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate; b) ai soggetti privati di cui all', comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo le modalità stabilite dallo stesso e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accesso alla documentazione amministrativa; c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati di cui all' della medesima legge, nonché agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 1235 del codice della navigazione appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto. 4. Per la realizzazione dei controlli di sicurezza della navigazione di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172 e all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il Ministero può stipulare appositi protocolli di intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la Polizia di Stato e con i rispettivi Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, per definire le specifiche procedure e modalità operative relative alla acquisizione, esclusivamente in sede locale, anche telematica, delle informazioni di cui al comma 1, lettera z).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-12-14;152#art-3

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