Art. 2
Sistema telematico centrale della nautica da diporto {SISTE}
In vigore dal 14 mar 2019
Sistema telematico centrale della nautica
da diporto «SISTE»
1. Presso il Dipartimento trasporti è istituito, ai sensi dell', comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel rispetto delle regole tecniche adottate sulla base dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che include:
a) l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto;
b) l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON);
c) lo Sportello telematico del diportista (STED), presso il quale sono espletate, mediante collegamento telematico con il CED, le attività di cui all', comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-12-14;152#art-2