Art. 4
Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto {UCON}
In vigore dal 14 mar 2019
Ufficio di conservatoria centrale
delle unità da diporto «UCON»
1. L'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), unità organizzativa di livello non dirigenziale del Dipartimento trasporti, esercita le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il CED per l'ottimizzazione del funzionamento del SISTE;
b) riceve le richieste di abilitazione allo STED, nonché le segnalazioni e i reclami da parte dei soggetti richiedenti di cui all', ovvero da parte dei soggetti già abilitati, e adotta i necessari provvedimenti;
c) vigila sul corretto utilizzo dei collegamenti telematici da parte dei soggetti abilitati all'utilizzo dello STED e adotta i provvedimenti di cui all', commi 4 e 5;
d) cura i rapporti con tutti i soggetti abilitati al popolamento e all'aggiornamento dell'ATCN, vigilando sul corretto utilizzo del sistema;
e) effettua le operazioni di popolamento, aggiornamento, conservazione e validazione delle informazioni contenute nell'ATCN nonché il rilascio della relativa documentazione in caso di inerzia o ritardo da parte degli STED;
f) effettua le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale, ivi compresi gli atti costitutivi di garanzie sulle unità da diporto, sulla base della documentazione acquisita per il tramite degli STED;
g) effettua l'accertamento di conformità e la validazione delle richieste relative alle operazioni di cui all', comma 2, presentate allo STED;
h) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione;
i) compie ogni altra attività necessaria alla gestione del SISTE.
2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono stabilite le modalità per il trattamento, la conservazione e la gestione informatizzata dei dati dell'archivio.
3. Con provvedimenti del Ministero, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato il personale per la gestione del SISTE, con adeguate competenze professionali, informatiche e giuridiche, nonché quello da assegnare all'UCON, anche per le attività di validazione dei dati comunicati dagli STED.
4. L'UCON cura gli adempimenti di comunicazione all'anagrafe tributaria delle informazioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all' del decreto del Ministero delle finanze 21 ottobre 1999.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-12-14;152#art-4