Art. 11

Modalità di accesso tramite SPID

In vigore dal 14 mar 2019
1. L'accesso al SISTE per la verifica della propria posizione potrà avvenire anche tramite SPID. 2. Il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, può avvenire anche tramite apposite procedure telematiche, da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono adottate, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto ai commi 1 e 2, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.
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Modalità di accesso tramite SPID (Art. 11 Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo