Art. 7
Disposizioni per l'esame prioritario
In vigore dal 20 mar 2015
1. Quando nel corso dell'istruttoria la Commissione accerta che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, omette il colloquio, secondo quanto previsto dall', comma 2, del decreto, ed adotta contestualmente la decisione, dandone immediata notizia ai competenti uffici della questura per la notifica del provvedimento all'interessato.
2. Negli altri casi previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere b) e c), del decreto, la Commissione, fissa il colloquio nella prima seduta disponibile, entro i termini previsti dall'articolo 27, comma 2, del decreto per i richiedenti accolti nei CARA, e dall'articolo 28, comma 2, del decreto, per i richiedenti trattenuti nei CIE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-01-12;21#art-7