Art. 8

Disposizioni sul ricorso giurisdizionale

In vigore dal 20 mar 2015
1. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell' del decreto, la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato. 2. Qualora il cittadino straniero sia sprovvisto di un difensore di fiducia è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 3. Al richiedente asilo che ha proposto ricorso sono riconosciute le condizioni di accoglienza previste dall'articolo 36 del decreto, salvo il caso in cui il richiedente sia decaduto dalle medesime condizioni ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto. 4. Fino all'adozione dell'ordinanza cautelare di cui all', comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il richiedente rimane nel centro in cui si trova.
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Disposizioni sul ricorso giurisdizionale (Art. 8 Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.) — Testo vigente | Portale Normativo