Art. 5
Esame della domanda di protezione internazionale
In vigore dal 20 mar 2015
1. La Commissione territoriale esamina la domanda e adotta le relative decisioni secondo i principi fondamentali e le garanzie fissati nel capo II del decreto.
2. In ogni fase del procedimento, il richiedente può integrare la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 31 del decreto.
3. La Commissione territoriale ricevuta la domanda ai sensi dell', dispone l'audizione del richiedente, tramite comunicazione effettuata dalla questura competente al domicilio del medesimo, fermi restando i termini più brevi previsti per l'esame prioritario dall'articolo 28, comma 2, del decreto. Il colloquio si svolge con le modalità di cui all' del decreto. Del colloquio è redatto verbale in base ai criteri fissati nell' del decreto, di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete.
4. Il richiedente può chiedere alla Commissione il rinvio del colloquio nelle ipotesi previste dall', comma 3, del decreto, tramite presentazione di una istanza, a cui è allegata la certificazione prevista dall', comma 2, se il rinvio è richiesto per condizioni di salute. Se la Commissione accorda il rinvio, comunica direttamente all'interessato, presso il domicilio eletto, la data del nuovo colloquio. In caso contrario, con le medesime modalità, invita il richiedente a presentarsi nel giorno inizialmente fissato per il colloquio o comunque entro la prima data utile.
5. La Commissione può omettere il colloquio nei casi previsti dall', comma 2, del decreto, dandone tempestiva comunicazione all'interessato tramite la questura competente. Nei casi di incapacità o impossibilità del richiedente di sostenere un colloquio personale, la certificazione prevista dall', comma 2, del decreto, qualora non risulti già compresa nella documentazione allegata alla domanda è presentata a cura dell'interessato entro i termini fissati per l'audizione.
6. Il colloquio si svolge secondo i criteri previsti dall' del decreto. La Commissione adotta idonee misure affinché il colloquio si svolga in condizioni di riservatezza, in modo da garantire la riservatezza dell'identità, delle dichiarazioni dei richiedenti e delle condizioni dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall' del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
7. Se il richiedente, benché regolarmente convocato, non si presenta al colloquio, senza aver chiesto e ottenuto il rinvio, la Commissione decide ai sensi dell', comma 5. Nella decisione la Commissione dà atto che la stessa è stata assunta in mancanza di colloquio, secondo quanto previsto dall', comma 4, del decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-01-12;21#art-5