Art. 11

Disposizioni per la gestione dei CARA

In vigore dal 20 mar 2015
1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il CARA può affidarne la gestione ad enti locali o ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dal titolo II, articoli 20 e 27, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 2. Con decreto del Ministro dell'interno è approvato lo schema di capitolato di gara d'appalto per fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del centro, tra cui in particolare: a) un servizio di gestione amministrativa concernente la registrazione dei richiedenti asilo al momento dell'ingresso e della uscita definitiva dal centro, nonché la registrazione delle uscite giornaliere; b) un servizio di mensa e la fornitura dei beni necessari per la permanenza nel centro. Il servizio mensa tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche; c) il servizio di assistenza sanitaria, che comprende uno screening medico di ingresso effettuato nel rispetto della privacy e della dignità della persona, la tenuta di una scheda sanitaria da consegnare in copia allo straniero al momento dell'uscita dal centro e l'allestimento di un primo soccorso sanitario per le cure ambulatoriali urgenti, idoneo a garantire l'assistenza fino all'eventuale trasferimento dell'interessato presso le strutture del servizio sanitario nazionale; d) un servizio di mediazione linguistica e culturale che assicuri la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini stranieri; e) un servizio di orientamento legale in materia di immigrazione ed asilo; f) un servizio di insegnamento della lingua italiana e di orientamento al territorio che fornisca le indicazioni di base sulle caratteristiche della società italiana e sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio; g) l'indicazione degli operatori necessari ad assicurare in via ordinaria anche nelle ore notturne e nei giorni festivi la funzionalità del centro secondo standard predeterminati, in possesso di capacità adeguate a fare fronte alle esigenze dei richiedenti asilo, comprese quelle dei minori, delle donne e dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall' del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140; h) la nomina del direttore del centro, secondo quanto previsto dal comma 3. 3. Il direttore del centro è scelto tra il personale in possesso di diploma di laurea della classe L-39 - Servizio sociale o di un titolo equipollente ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o dell'assistenza sociale; diploma di laurea della classe LM-87 in servizio sociale e politiche sociali, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione; diploma di laurea della classe LM-51 in psicologia unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione e con esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; diploma di laurea magistrale con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale. 4. Il direttore del centro predispone e regola i servizi dedotti in contratto ed è responsabile della gestione degli stessi. 5. Il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro. 6. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, stabilisce le modalità con cui effettuare almeno trimestralmente verifiche sul rispetto degli standard di accoglienza previsti dal contratto di cui al comma 1 e sul rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-01-12;21#art-11

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Disposizioni per la gestione dei CARA (Art. 11 Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.) — Testo vigente | Portale Normativo