Art. 10
Modalità di permanenza nei CARA
In vigore dal 20 mar 2015
1. È consentita l'uscita giornaliera dal centro con l'obbligo di rientrare nelle ore notturne secondo gli orari fissati nelle linee guida di cui all'.
2. Il richiedente può allontanarsi dal centro per un periodo superiore nei casi previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto, previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente, o di un suo delegato.
3. L'allontanamento dal centro, autorizzato ai sensi del comma 2, deve essere in ogni caso compatibile con i tempi della procedura di esame della domanda. Il diniego della richiesta di allontanamento è motivato e comunicato all'interessato con le modalità di cui all', comma 4, del decreto.
4. Il gestore del CARA informa senza indugio la prefettura dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro, per le successive comunicazioni alla questura ed alla Commissione territoriale competente, ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto.
5. Al momento dell'ingresso nel centro vengono fornite al richiedente tutte le informazioni relative alle regole di convivenza, come definite dal prefetto ai sensi dell', comma 5, ai servizi di cui può usufruire, alle disposizioni vigenti in materia di allontanamento ingiustificato dal centro, compresa la possibilità di trasferimento in altro centro per motivate ragioni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto, anche attraverso la consegna di un apposito libretto illustrativo, fornito dal gestore e redatto con le modalità di cui all', comma 4, del decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-01-12;21#art-10