Art. 9
Disposizioni per l'istituzione dei CARA
In vigore dal 20 mar 2015
1. I centri di accoglienza per richiedenti asilo, di cui all'articolo 20 del decreto, sono istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, o apposite aree all'interno di esse, possono essere destinate alle finalità di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno.
3. In sede di realizzazione dei centri di cui al comma 1 sono previsti appositi spazi, adeguatamente allestiti, da destinare ad attività della Commissione territoriale, ai servizi di informazione, orientamento legale e supporto psicologico, al ricevimento delle visite per i richiedenti asilo, alla prima assistenza medica generica ed all'assistenza alla persona, allo svolgimento di attività ricreative o di studio e per il culto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-01-12;21#art-9