Art. 3
Disposizioni relative alla presentazione della domanda di protezione internazionale
In vigore dal 20 mar 2015
Disposizioni relative alla presentazione
della domanda di protezione internazionale
1. La volontà di chiedere la protezione internazionale manifestata anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine può essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale.
2. Quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata all'ufficio di polizia di frontiera all'ingresso nel territorio nazionale, tale autorità invita formalmente lo straniero a recarsi al più presto, e comunque non oltre otto giorni lavorativi, salvo giustificato motivo, presso l'ufficio della questura competente alla formalizzazione della richiesta, informando il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso l'ufficio indicato, è considerato a tutti gli effetti di legge irregolarmente presente nel territorio nazionale.
3. L'ufficio della questura provvede alla formalizzazione della richiesta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto, invita il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni, salvo quanto previsto dall', comma 2, e fornisce al richiedente tutte le informazioni relative allo svolgimento del procedimento ai sensi dell' del decreto.
Se il richiedente è un minore non accompagnato sono fornite altresì al minore le informazioni sullo specifico procedimento e sulle garanzie di cui agli , commi 5 e 6, del decreto.
4. L'ufficio della questura verifica la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 ed, in caso positivo, invia gli atti all'Unità Dublino di cui all', comma 3, del decreto, per la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda. L'Unità Dublino, individuato lo Stato competente, ne dà immediata comunicazione alla questura e alla Commissione territoriale competente.
5. Ai richiedenti soggetti alla procedura di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all', comma 2, quelle del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, quelle sull'assistenza sanitaria di cui all' e, se è accertato che l'Italia è lo Stato competente all'esame della domanda, ogni altra disposizione del presente decreto.
Storico versioni
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