Art. 2
Disposizioni relative all'autorità competente all'esame delle domande
In vigore dal 20 mar 2015
Disposizioni relative all'autorità competente
all'esame delle domande
1. I componenti effettivi e i componenti supplenti delle Commissioni territoriali nominati ai sensi dell' del decreto, sono designati in base alle esperienze acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani. Tali componenti partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dell', comma 1, lettera d).
2. I componenti effettivi ed i componenti supplenti delle Commissioni di cui al comma 1 partecipano ad un corso di formazione iniziale secondo le modalità definite dalla Commissione nazionale e, con cadenza annuale, ai corsi di aggiornamento di cui agli del decreto. In caso di sostituzione di un componente delle Commissioni territoriali, il corso di formazione iniziale può essere svolto in occasione del primo corso di aggiornamento fissato dalla Commissione nazionale.
3. Le commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. Quando sono presenti tutti i componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-01-12;21#art-2