Art. 9
Fondo sportivi professionisti
In vigore dal 17 gen 2014
1. L', comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, è sostituito dal seguente:
«1. Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'età di 53 anni per gli uomini;
b) all'età di 49 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-28;157#art-9