Art. 3

Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi - Poligrafici

In vigore dal 17 gen 2014
Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi - Poligrafici 1. All'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»; b) le parole: «sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni» sono soppresse; c) le parole: «l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-28;157#art-3

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Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi - Poligrafici (Art. 3 Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonche' di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) — Testo vigente | Portale Normativo