Art. 3
Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi - Poligrafici
In vigore dal 17 gen 2014
Pensionamento anticipato per lavoratori
di aziende in crisi - Poligrafici
1. All'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»;
b) le parole: «sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni» sono soppresse;
c) le parole: «l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-28;157#art-3