Art. 8
Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo canto
In vigore dal 17 gen 2014
1. L', comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:
«3. Per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'età di 61 anni per gli uomini;
b) all'età di 57 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-28;157#art-8