Art. 5
Lavoratori marittimi
In vigore dal 17 gen 2014
1. Relativamente ai casi di cui all', commi 2, lettera c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.
2. All'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: «cinquantacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-28;157#art-5