Art. 2

Soppresso fondo spedizionieri doganali

In vigore dal 17 gen 2014
1. La quota di pensione di cui all', comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 è erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di età. 2. All', comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-28;157#art-2

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