Art. 4

Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto

In vigore dal 17 gen 2014
Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto 1. All', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell', del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio». 2. All', comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-28;157#art-4

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Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto (Art. 4 Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonche' di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) — Testo vigente | Portale Normativo