Art. 4
Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto
In vigore dal 17 gen 2014
Personale viaggiante addetto ai pubblici
servizi di trasporto
1. All', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell', del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio».
2. All', comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-28;157#art-4