Art. 10
Perdita del titolo abilitante
In vigore dal 30 mar 2019
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorità competente.
2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea..., per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.
3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172.
4.COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172.
5. L', comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, è abrogato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-28;157#art-10