Art. 12
Disposizione finale
In vigore dal 17 gen 2014
1. In attuazione di quanto previsto dall', comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, i risparmi di spesa derivanti dagli articoli da 2 a 11 del presente regolamento, valutati in 4.724.000 euro per l'anno 2014, a 12.280.000 euro per l'anno 2015, a 35.951.000 euro per l'anno 2016, a 38.800.000 euro per l'anno 2017, a 37.583.000 euro per l'anno 2018, a 69.361.000 euro per l'anno 2019, a 80.507.000 euro per l'anno 2020, a 86.718.000 euro per l'anno 2021, a 70.828.000 euro per l'anno 2022 e in 86.493.000 euro per l'anno 2023, confluiscono nel Fondo di cui all', comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del citato Fondo operando le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-28;157#art-12