Art. 11
Deroghe
In vigore dal 1 gen 2016
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai soggetti di cui agli articoli da 2 a 9 del presente regolamento:
a) collocati in mobilità ai sensi degli della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 ancorchè alla medesima data gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all', commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) collocati in mobilità lunga ai sensi dell', commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e che alla medesima data siano cessati dall'attività lavorativa;
c) che entro il 31 agosto 2013 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed alla predetta data del 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario;
d) che alla data del 31 agosto 2013 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all', comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 agosto 2013 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile e, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
f) che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
g) collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.
2. Restano applicabili ai lavoratori iscritti alle gestioni richiamate dal presente decreto, laddove più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di cui all', comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di cui all', comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all' del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.
Note all'articolo
- La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 295) che " In deroga a quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 297 del presente articolo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-28;157#art-11