Capo XI

Art. 66

Lavori a mezzo cottimi fiduciari (art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Lavori a mezzo cottimi fiduciari (art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli . 2. L'importo complessivo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro. Gli interventi indicati all', comma 1, lettera c), afferenti lavori da realizzare nel quadro di accordi internazionali, e all' possono essere eseguiti per qualsiasi importo. 3. Per cottimi di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento è regolato da lettera ordinativo; per cottimi di importo pari o superiore, l'affidamento è regolato da scrittura privata. 4. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere quanto previsto dall'art. 173 del regolamento generale. 5. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con avviso di post-informazione sul profilo del committente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-66

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