Capo XI
Art. 66
115 / 138Lavori a mezzo cottimi fiduciari (art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005)
In vigore dal 6 lug 2013
Lavori a mezzo cottimi fiduciari
(art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005)
1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli .
2. L'importo complessivo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro. Gli interventi indicati all', comma 1, lettera c), afferenti lavori da realizzare nel quadro di accordi internazionali, e all' possono essere eseguiti per qualsiasi importo.
3. Per cottimi di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento è regolato da lettera ordinativo; per cottimi di importo pari o superiore, l'affidamento è regolato da scrittura privata.
4. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere quanto previsto dall'art. 173 del regolamento generale.
5. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con avviso di post-informazione sul profilo del committente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-66