Capo XI

Art. 63

Lavori con finanziamento della NATO eseguibili in economia (art. 124, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Lavori con finanziamento della NATO eseguibili in economia (, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. I lavori di cui all', finanziati dalla NATO con la procedura «URGENT REQUIREMENTS» documento AC/4 - D002, e successive modifiche, dichiarati urgenti e indifferibili dallo Stato maggiore della difesa, non compatibili con le normali procedure di appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-63

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