Capo XI
Art. 65
Lavori in amministrazione diretta (art. 182, d.P.R. n. 170 del 2005)
In vigore dal 6 lug 2013
Lavori in amministrazione diretta
(art. 182, d.P.R. n. 170 del 2005)
1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dell'Amministrazione.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, salvo quanto previsto dall'art. 196, comma 7, del codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-65