Capo X
Art. 61
Collaudo delle opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO (art. 253 d.P.R. n. 170 del 2005)
In vigore dal 6 lug 2013
Collaudo delle opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO
(art. 253 d.P.R. n. 170 del 2005)
1. Per le opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, il collaudo è effettuato a cura degli organismi competenti del Paese alleato o dell'organizzazione internazionale.
2. Limitatamente agli aspetti tecnici, per verificare che siano rispettate tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle di carattere strutturale e impiantistico, compresa l'acquisizione delle omologazioni previste ai fini dell'esercizio degli impianti, Geniodife nomina uno o più rappresentanti che affiancano il collaudatore o i collaudatori nominati ai sensi del comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-61