Capo X
Art. 56
Lavori non collaudabili
In vigore dal 6 lug 2013
1. Qualora l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ai sensi dell'art. 232 del regolamento generale, ne informa l'ente deputato all'approvazione del contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-56