Capo X
Art. 54
Certificato di collaudo (art. 236, d.P.R. n. 170 del 2005)
In vigore dal 6 lug 2013
Certificato di collaudo
(art. 236, d.P.R. n. 170 del 2005)
1. All'emissione del certificato di collaudo provvedono i soggetti di cui all'art. 216 del regolamento generale.
2. L'ente deputato all'approvazione del contratto riveste le funzioni di stazione appaltante anche in relazione all'emissione del certificato di collaudo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-54