Capo X

Art. 51

Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo

In vigore dal 6 lug 2013
1. Restano a carico dell'esecutore gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 224 del regolamento generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-51

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo