Capo X

Art. 52

Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione (art. 233, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione (art. 233, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 226 del regolamento generale, in caso di gravi discordanze l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce all'autorità che gli ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento per l'esecuzione, formulando le sue proposte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-52

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