Capo X
Art. 48
Funzionari che possono assumere incarichi di collaudo (art. 224, d.P.R. n. 170 del 2005)
In vigore dal 6 lug 2013
Funzionari che possono assumere incarichi di collaudo
(art. 224, d.P.R. n. 170 del 2005)
1. I collaudatori sono ufficiali del Genio in servizio o in ausiliaria o della riserva, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 812, con anzianità di grado superiore a quella del direttore dei lavori, nonché funzionari civili di livello superiore a quello del direttore dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del regolamento generale.
2. I collaudatori sono iscritti in apposito albo del Ministero della difesa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-48