Capo IX

Art. 43

Certificato di ultimazione dei lavori (art. 209, d.P.R. n. 170 del 2005)

In vigore dal 6 lug 2013
Certificato di ultimazione dei lavori (art. 209, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 199, comma 2 del regolamento generale, l'eventuale assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità deve essere preventivamente autorizzato dall'ente deputato all'approvazione del contratto sulla base delle giustificazioni del direttore dei lavori avallate dal responsabile del procedimento. 2. In caso di accoglimento, il termine di cui all'art. 141, comma 1, del codice decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2, da verbalizzare in contraddittorio con l'appaltatore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-43

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